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Anno 2014

Pagamento in contanti degli affitti - Chiarimenti interpretativi

Ieri, 05/02/2014, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato un chiarimento interpretativo in merito alle modalita' di pagamento dei canoni di locazione di unità abitative (art. 1, comma 50, legge 27/12/2013 n. 147). Come noto la legge di stabilita' ha aggiunto il comma 1.1 all'Art. 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. Tale comma recita: "i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilita' anche ai fini della asservazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore." La nuova linea interpretativa del Dipartimento è che anche per i canoni di locazione debba valere quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs 231/2007 successivamente aggiornato dal D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e che pertanto "la finalita' di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata,purche' chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione anche ai fini della asservazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti. In sostanza i pagamenti dei canoni di locazione inferiori ai 1.000 euro posso essere fatti in contanti.

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