Area risevata

Anno 2016

Affitti e detrazioni fiscali annualità 2015

Si avvicina il periodo delle dichiarazione dei redditi e riteniamo utile ricordate quali sono le detrazioni fiscali possibili.
Le detrazioni legate ai canoni d’affitto pagati sono diverse e hanno differenti potenziali beneficiari, che vanno dai giovani o dagli studenti universitari fuori sede, ai dipendenti che si trasferiscono per motivi di lavoro.

Per gli Inquilini a basso reddito che hanno sottoscritto contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e che siano stati stipulati o rinnovati a norma della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta all’inquilino una detrazione complessiva pari a:
300 euro, se il reddito complessivo non supera €. 15.493,71;
150 euro, se il reddito complessivo è superiore a €. 15.493,71 ma non a €. 30.987,41.
Se il reddito complessivo è superiore a 30.987,41 euro non spetta alcuna detrazione.


Per i giovani che vivono in affitto di età compresa tra i 20 e i 30 anni e che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della sopracitata legge 9 dicembre 1998, n. 431 e per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, hanno diritto a una detrazione pari a €. 991,60.
Il beneficio spetta per i primi tre anni e a condizione che:
- l’abitazione locata sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati;
- il reddito complessivo non superi €. 15.493,71.
Attenzione che nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato a cedolare secca.
Inoltre il requisito dell’età è soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo d’imposta in cui si intende fruire della detrazione.

Per i contratti di locazione a canone concordato ai conduttori spetta una detrazione di:
- 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera €. 15.493,71 ;
- 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a €. 15.493,71 ma non a €. 30.987,41 .
Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo, non spetta alcuna detrazione.

A favore del lavoratore dipendente che ha trasferito la propria residenza per motivi di lavoro nel comune di lavoro o in un comune limitrofo ed ha stipulato un contratto di locazione, è prevista una detrazione di:
- 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera i €. 15.493,71;
- 495,80 euro, se il reddito complessivo supera i €. 15.493,71 ma non i €. 30.987,41.
La detrazione spetta a condizione che:
- il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;
- la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.
L’agevolazione non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio, borse di studio).

Per i conduttori di alloggi sociali e solo per il triennio 2014-2016, adibiti a propria abitazione principale, spetta una detrazione complessivamente pari a:
- 900 euro, se il reddito complessivo non supera €. 15.493,71;
- 450 euro, se il reddito complessivo supera i €. 15.493,71 ma non i €.30.987,41.

Per studenti universitari fuori sede che hanno stipulato un contratto di locazione e sono iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza possono fruire di un’agevolazione fiscale.
In particolare, la detrazione spetta nella misura del 19%, calcolabile su un importo non superiore a €. 2.633,00.
Gli immobili oggetto di locazione devono essere situati nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, distanti almeno 100 km da quello di residenza e, comunque, devono trovarsi in una diversa provincia.
I contratti di locazione devono essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
La detrazione si applica anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
Per i contratti di sublocazione, la detrazione non è ammessa.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

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