Anno 2017
Obblighi dell'agente immobiliare in caso compravendite di immobili oggetto di pregresse donazioni.
Il Tribunale di Monza con la sentenza n. 414 del 2017 ha stabilito che "Sussiste l'obbligo del mediatore, sancito dall'articolo 1759 c.c., di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso. E' certo che la provenienza donativa di un immobile, costituisce una circostanza assai rilevante ai fini sopra indicati (…). Deve dunque ritenersi che la comunicazione preventiva di tale circostanza costituisca obbligo del mediatore”.
Questa sentenza presenta una rilevante novità in quanto l’obbligo di informazione del mediatore non si esaurisce attraverso la semplice comunicazione sulla provenienza dell’immobile, ma bensì è necessario che vengano prospettati in modo preciso e puntuale tutti i possibili futuri inconvenienti che questo tipo di provenienza potrebbe comportare.
In sostanza il mediatore deve “consentire all’acquirente di valutare realmente il valore e la sicurezza dell’affare”.
Questo in quanto alla base di tutte le possibili considerazioni la lesione o meno dei diritti dei legittimari possono essere verificate solo successivamente alla morte del donante.
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