Anno 2013
Il reato di disturbo per emissione di rumore non necessita di una perizia fonometrica
Cassazione, sez. I pen., sentenza del 15.1.2013, n. 1787 Ai fini della configurabilità del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 c.p.), l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata da perizia o consulenza tecnica fonometrica, ma ben può fondare il giudice il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura acquisiti agli atti, quali le dichiarazioni di coloro che siano in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti che per le modalità di uso e di propagazione la fonte sonora emetta rumori fastidiosi di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità, riferita alla media sensibilità delle persone che vivono nell'ambiente, in contrasto con la tutela della tranquillità pubblica costituzionalmente protetta.
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