Anno 2013
CORTE DI CASSAZIONE; Sezione II Civile; 2 maggio 2013 n. 10235
COMUNIONE E CONDOMINIO – CONTRIBUTI CONDOMINIALI – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – VENDITA DELL’IMMOBILE – ONERE DELLE SPESE FRA VENDITORE E COMPRATORE – RIFERIMENTO ALLA DEFINITIVA DELIBERA ASSEMBLEARE – SUSSISTE – artt. 1104, 1139 c.c.; art. 63 disp. att. c.c.
Ai fini dell’onere della spesa fra compratore e venditore d’immobile per interventi di manutenzione straordinaria di parti condominiali è rilevante solo la delibera assembleare con la quale tali interventi siano approvati in via definitiva, con la previsione della commissione del relativo appalto e l’individuazione dell’inerente piano di riparto dei corrispondenti oneri, non sortendo alcuna incidenza l’adozione di una precedente delibera meramente preparatoria o interlocutoria, che non sia propriamente impegnativa per il condominio e che non assuma perciò carattere vincolante e definitivo per l’approvazione dei predetti interventi.
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